PER LE AZIENDE

ISCRIZIONE

L’iscrizione e la contribuzione a Sanimoda sono obbligatorie per le aziende che applicano uno dei CCNL indicati nella tabella che segue.

Sono esonerate dall’obbligo di iscrizione solo le aziende che, all’entrata in vigore del CCNL che prevede l’obbligo, già fornivano coperture sanitarie integrative per i propri dipendenti, con un costo a carico azienda pari o superiore a quello previsto dal CCNL.

CCNL Contributo Trimestrale per Lavoratore Iscritto Piano Sanitario
Tessile abbigliamento 51 € PREMIUM + LTC*
Occhialeria 36 € PLUS
Penne
Spazzole-pennelli-scope
Calzature
Pelle e cuoio
Giocattoli
Concia

*Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del rinnovo del Contratto Nazionale (Protocollo N.12), con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa LTC comportante un contributo pari o superiore a quello destinato alla polizza in caso di  non autosufficienza (2€ mensili).

L’importo del contributo da versare a Sanimoda è definito dal CCNL applicato. In base all’importo del contributo, i dipendenti accedono a un determinato Piano sanitario.

L’azienda ha la possibilità di optare per un Piano sanitario migliorativo rispetto a quello previsto dal CCNL, come da art.4 del Regolamento.

Per iscriversi a Sanimoda, l’azienda deve registrarsi sul nostro sito  indicando oltre ai dati societari:

  • il CCNL che applica
  • il Piano sanitario da fornire ai dipendenti
  • I contatti necessari per ricevere ogni informazione utile dal Fondo.

Dopo essersi registrata, l’azienda dovrà iscrivere i propri dipendenti aventi diritto e versare trimestralmente la contribuzione a Sanimoda.

 

> ISCRIZIONE DIPENDENTI

Le aziende devono iscrivere i lavoratori dipendenti a cui spetta la contribuzione, e cioè coloro che nel primo giorno lavorativo del trimestre hanno questi requisiti:

  1. sono in forza
  2. hanno superato l’eventuale periodo di prova
  3. hanno un contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato
  4. hanno un contratto a tempo determinato della durata indicata nel CCNL applicato:
    • Nel caso del Tessile Abbigliamento la durata deve essere pari ad almeno 9 mesi.
      Per il calcolo dei nove mesi, si considera la durata del contratto iniziale oppure, se quest’ultima è inferiore a 9 mesi, la durata della singola proroga. Per il calcolo dei nove mesi non si sommano contratto iniziale e proroghe.
      Esempi:
      Dipendenti a tempo determinato che maturano obbligo di contribuzione:
      – Assunzione il giorno 1° gennaio con contratto a tempo determinato di 9 mesi
      – Assunzione il giorno 1° gennaio con contratto a tempo determinato di 3 mesi, prorogato il 1° aprile per 9 mesi: l’obbligatorietà del versamento decorre dal 1° aprile.
      Dipendenti a tempo determinato che non maturano obbligo di contribuzione:
      – Assunzione il giorno 1° gennaio con contratto a tempo determinato di 8 mesi
      – Assunzione il giorno 1° gennaio con contratto a tempo determinato di 6 mesi, prorogato il 1° luglio prorogato di altri 6 mesi.
    • per gli altri CCNL, il contratto deve avere una durata superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese. Possono essere sommati contratto e successive proroghe.
  5. hanno un contratto a domicilio o a chiamata: l’iscrizione in tal caso è obbligatoria solo se nell’anno solare precedente hanno ricevuto retribuzione per almeno 9 mesi, anche non continuativi.

 

Come iscrivere i dipendenti?
  • manualmente, dal link Censimento Associato in Area riservata aziendale
  • contestualmente alla creazione della distinta da Data Entry al link Aggiungi Associato
  • massivamente, caricando la distinta contributiva in formato txt.

Se si cerca di registrare un dipendente già iscritto da altra azienda a Sanimoda, se questi è già censito nell’anagrafica di Sanimoda presso altra azienda, il sistema blocca la nuova registrazione e con un messaggio di errore inviata a contattare il Fondo all’indirizzo mail contribuzione@sanimoda.it.

La contribuzione è dovuta anche in caso per il dipendente part-time, per l’intero importo indicato dal CCNL, non sono ammessi riproporzionamenti in base all’orario di lavoro. Se un dipendente ha due o più contratti di lavoro part time presso aziende diverse, che prevedono l’iscrizione a SANIMODA, la contribuzione spetta a una sola azienda: quella con orario di lavoro più lungo. In caso di parità di orario, la contribuzione è dovuta dall’azienda con cui vi è maggior anzianità di servizio.

In caso di aspettativa non retribuita del dipendente nel primo giorno lavorativo del trimestre, la contribuzione non è obbligatoria.

L’azienda può iscrivere i dipendenti fino al compimento del 90° anno d’età, i Piani sanitari di SANIMODA prevedono infatti tale limite di età per i lavoratori iscritti.

 

Il Fondo si riserva di accertare il rapporto di lavoro dipendente dell’iscritto, chiedendo all’azienda copia dell’ultima busta paga disponibile, come da articolo 5.4 del Regolamento.

 

> CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O PERDITA DEI REQUISITI

L’azienda è tenuta a indicare le cessazioni del rapporto di lavoro del dipendente iscritto o la perdita dei requisiti di iscrizione a SANIMODA (es. per nomina a dirigente) entro la fine del trimestre in cui è avvenuto l’evento.

L’azienda deve comunicare la cessazione o perdita dei requisiti dall’Area riservata al link Gestione associati/Ricerca associati.
Bisognerà selezionare il codice fiscale di interesse e poi cliccare su Variazione dati anagrafici/contrattuali e poi Variazione stato, infine salvare.

Se l’azienda non adempie a questo obbligo, SANIMODA potrebbe chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non sia stato aggiornato per tempo, come da art.10 del Regolamento.

Lo stato occupazionale dell’iscritto concorre, insieme alla contribuzione regolare, a una corretta gestione della sua copertura assicurativa.