PER LE AZIENDE
ASSUNZIONI E CESSAZIONI
La contribuzione al Fondo è obbligatoria per tutti i dipendenti che risultino in forza, non in prova, nel primo giorno lavorativo del trimestre, con le condizioni contrattuali previste dal CCNL applicato dall’Azienda e dal Regolamento di Sanimoda
ASSUNZIONI NEL CORSO DEL TRIMESTRE
Nel caso di neoassunti o di dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti di iscrizione previsti dal CCNL dopo il primo giorno lavorativo del trimestre, l’iscrizione e la contribuzione spetta dal trimestre successivo.
Es. Lavoratore assunto a tempo indeterminato a Febbraio, con superamento periodo di prova a Marzo:
Iscrizione e prima contribuzione da versare nel 2° trimestre, con scadenza il 20 aprile.
Il primo contributo ricevuto da un dipendente iscritto corrisponde alla quota di iscrizione, l’accesso alle prestazioni è previsto con il secondo contributo
CODICE FISCALE GIÀ CENSITO
Se si iscrive un dipendente con codice fiscale che risulti già censito nel database del Fondo, il sistema impedisce la nuova registrazione e segnala errore bloccante per “Codice fiscale già censito”.
Occorre chiedere il trasferimento dell’anagrafica del dipendente a contribuzione@sanimoda.it, indicando:
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore
- data di assunzione
- tipologia di contratto: se full time o part time e, in quest’ultimo caso, specificare la base oraria di lavoro settimanale
- codice fiscale e ragione sociale dell’azienda presso cui deve essere trasferito
CESSAZIONI NEL CORSO DEL TRIMESTRE
Se la cessazione del rapporto di lavoro o la perdita dei requisiti di iscrizione a Sanimoda (per nomina a dirigente per esempio) di un iscritto è successiva al primo giorno lavorativo di un trimestre, la contribuzione per quel trimestre è in ogni caso dovuta per intero.
Per comunicare al Fondo la cessazione o la perdita dei requisiti dei lavoratori, l’azienda deve modificarne lo stato nell’ Area riservata aziendale.
Le aziende devono comunicare le cessazioni o la perdita dei requisiti entro il trimestre in cui è accaduto l’evento. In caso di mancata contribuzione per il dipendente cessato il cui stato non sia stato aggiornato entro i termini, Sanimoda potrà chiedere all’Azienda il versamento del contributo omesso, come da art.10 del Regolamento.